Risposta del Dott. Matteo Barbero
PNRRUtilizzo delle economie nell'ambito dei progetti piccole opere in uscita dal PNRR.
E’ possibile, richiedendo un nuovo CUP, l'utilizzo di tutte le economie di progetto (ad esempio somme non spese per imprevisti) per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, entro sei mesi dall'entrata in vigore del D.L.n.19/2024, ovvero si possono utilizzare esclusivamente le economie di gara?
La norma (art. 33, comma 1, lett. e) del D.L. 19/2024 fa riferimento ai “risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta”. Si ritiene tuttavia che essa sia da intendere riferita alle economie di progetto nel loro complesso, come si evince a contrario dal comunicato del Ministero dell’Interno dell’8 marzo 2024 (Comunicato del 18 marzo 2024 | Notizie | Dipartimento per gli affari interni e territoriali (interno.gov.it) ) che per le medie opere recita “Si prevede inoltre che, in deroga a quanto precedentemente previsto, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell’opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell’ente e sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato”. Ovviamente per le piccole opere l’indicazione è di segno opposto, per cui “i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione (...) e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione”. Si suggerisce comunque di effettuare una verifica direttamente con il Ministero.
8 aprile 2024 Matteo Barbero
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